venerdì 23 maggio 2014

In.Formazione – Attestato energetico e locazioni

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) non deve più essere allegato ai contratti di locazione per singole unità immobiliari ma, il locatore dovrà informare il conduttore sulla prestazione energetica dell’immobile e dovrà altresì mettere a disposizione dello stesso attestato, sia dall’inizio delle trattative.
Rimangono, invece, soggette all’obbligo di allegazione le locazioni di interi edifici e i trasferimenti a titolo oneroso. Pertanto, l’immobile comunque deve essere dotato dell’attestato di prestazione energetica e gli obblighi del locatore si tradurranno in una clausola del contratto, con il quale il conduttore attesta di avere ricevuto la documentazione e le informazioni relative. Le sanzioni previste sono particolarmente importanti, oscillano da un minimo di mille euro a un massimo di quattromila euro.

A seguito dell’irrogazione della sanzione, risulterà inoltre necessario provvedere agli obblighi di attestazione, in quanto, ovviamente, non può ritenersi che il pagamento della sanzione assuma il carattere di sanatoria.
Per i contratti stipulati dopo il 4 agosto, per i quali era prevista la nullità del contratto, quale sanzione per la mancata allegazione dell’APE, è eventualmente consentita la sanatoria.
Una delle parti (o un loro avente causa) può infatti richiedere la sanatoria pagando una sanzione amministrativa. Nel decreto legge 145/2013 non sono tuttavia precisate le modalità per procedere alla sanatoria: sul punto è auspicabile che intervenga quanto prima una circolare di riferimento.


Articolo tratto dalla rubrica ‘In.Formazione’ di Giano ForLab
http://www.gianoforlab.it/in-formazione-attestato-energetico-e-locazioni/

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