martedì 14 gennaio 2014

Dal 6 giugno solo fatture elettroniche per le PA

A partire dal 6 giugno 2014, Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza,, non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. La stessa disposizione si applicherà, dal 6 giugno 2015, ai restanti enti nazionali. Inoltre, a partire dai tre mesi successivi a queste date, le PA non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all’invio del documento in forma elettronica.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 22 maggio 2013, numero 118, il secondo decreto attuativo previsto dalla legge 24 dicembre 2007, numero 244, in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.
L’obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti della PA è stato introdotto dalla Finanziaria 2008 (art. 1, comma 209, Legge n. 244/2007), ai sensi della quale la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche deve avvenire esclusivamente in forma elettronica e deve essere effettuata attraverso il SdI (Sistema di Interscambio), apposito sistema informatico di supporto al processo di “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie” nonché alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”.

La gestione dello SdI – le cui modalità di funzionamento sono state definite dal regolamento attuativo approvato con D.M. n. 55 del 13 aprile 2013 – è affidata all’Agenzia delle Entrate, a cui sono demandate le funzioni di coordinamento, controllo e vigilanza in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni, nonché di elaborazione di flussi informativi da integrare nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica, con il supporto informatico di Sogei.

La fattura elettronica ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio, ed ha le seguenti caratteristiche: il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA. Questo formato è l’ unico accettato dal Sistema di Interscambio; ‘ autenticità dell’ origine e l’ integrità del contenuto sono garantite tramite l’ apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura; e la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura riportato nell’ Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Per ogni ulteriore informazione è stato creato l’apposito sito: www.fatturapa.gov.it. Nel sito è prevista una sezione dedicata ai servizi/strumenti, differenziati per utente (operatori economici, PA e intermediari), che consente di:

gestire le procedure di accreditamento dei canali (web, web service, SpCoop, Ftp, Pec), controllare la correttezza o meno del contenuto della fattura replicando i controlli effettuati dal Sistema di Interscambio, monitorare lo stato, all’interno del perimetro del Sistema di interscambio, delle fatture transitate attraverso il medesimo Sistema. simulare, per un periodo determinato di tempo, le fasi del processo (compilazione, invio, ricezione di fatture e notifiche), ricevere assistenza da personale tecnico, tramite l’invio di mail a un contact center.

Articolo tratto da:
http://www.comunicarepa.com/2014/01/dal-6-giugno-solo-fatture-elettroniche-per-le-pa/

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