venerdì 11 aprile 2014

Quote di genere e pari opportunità

Dal 12 febbraio scorso è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 30 novembre 2012, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro delegato per le pari opportunità, compiti di monitoraggio e vigilanza sull'applicazione delle quote di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale, costituite in Italia e non quotate sui mercati regolamentati.
Dalla medesima data il Dipartimento per le Pari Opportunità, Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità, esercita in via esclusiva i compiti istruttori propedeutici all’esercizio delle predette funzioni.
Tale decreto in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120, stabilisce i termini e le modalità di attuazione della disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile dalle pubbliche amministrazioni.
Le società costituite in Italia non quotate controllate ai sensi dell’articolo 2359 (primo e secondo comma) del codice civile da pubbliche amministrazioni (intendendosi per P.A. quelle definite nell’articolo 1,comma 2,del d.lgs 165/2001) dovranno prevedere nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo di ciascun organo sociale (articolo 2 DPR. 251/2012).
Il criterio delle cosiddette "quote" si applica solo per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del menzionato DPR 251/2012 (12 febbraio 2013).
Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto (20%) del numero dei componenti dell’organo (articolo 3 DPR 251/2012). Per i successivi mandati la quota da riservare al genere meno rappresentato è pari ad un terzo (33%).
Qualora venga accertato il mancato rispetto della quota il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità diffida la società a ripristinare l’equilibrio tra i generi entro 60 giorni. In caso di inottemperanza alla diffida è fissato un ulteriore termine di 60 giorni decorso il quale, ove la società non provveda ad adeguarsi, i componenti dell’organo decadono.
Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri è la Struttura deputata ad espletare le funzioni di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione della normativa al fine di assicurare il raggiungimento di un’adeguata rappresentatività di genere nelle attività economiche ed una più incisiva presenza femminile nella governance delle imprese (articolo 4 del DPR 251/2012).
Tra compiti istruttori che il Dipartimento per le pari opportunità è chiamato a svolgere ci sono: il controllo della corretta applicazione delle disposizioni normative; la predisposizione dell’elenco delle società controllate da pubbliche amministrazioni nonché della composizione aggiornata degli organi societari; l’analisi delle segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa; l’emanazione dei provvedimenti di diffida; la verifica delle diffide; l’elaborazione periodica di relazioni al Parlamento. Il decreto, attribuisce al responsabile politico delegato per le Pari Opportunità compiti di monitoraggio e vigilanza sull'applicazione delle quote di genere nei CdA delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale, costituite in Italia e non quotate sui mercati regolamentati.
Due terzi circa dei consigli e più della metà dei collegi sindacali delle società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni si sono adeguati al decreto “Quote di genere”, in vigore dallo scorso 12 febbraio 2013.
Questi i dati positivi dell’ampio monitoraggio, realizzato anche sulla base delle elaborazioni di Cerved PA, il portale di Cerved Group sulla Pubblica Amministrazione, che ha condotto il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio a un anno dall’approvazione del decreto “Quote di genere” che attua la legge 120 del 2011per cui le società pubbliche devono prevedere nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo (consigli di amministrazione e collegi sindacali) sia effettuata in modo da garantire al genere meno rappresentato almeno un terzo dei componenti di ciascun organo sociale. Per la prima applicazione la percentuale scende ad un quinto
Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha attivato la casella di posta elettronica certificata segreteria.interventipariop@pec.governo.it, attraverso la quale le società ricadenti nell’ambito di applicazione del DPR (articolo 4, commi 2 e 3, del DPR 251/2012) comunicano la composizione degli organi sociali entro 15 giorni dalla data di nomina degli stessi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione in corso di mandato.
Chiunque vi abbia interesse può altresì segnalare alla medesima casella di posta elettronica certificata la carenza di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi sociali delle società ricadenti nell’ambito di applicazione del DPR 251/2012.


Maggiori informazioni:

http://www.pariopportunita.gov.it


Articolo tratto dalla rubrica ‘La spir@le della conoscenza’ del 11 aprile 2014:
http://www.infooggi.it/articolo/quote-di-genere-e-pari-opportunita/63921/

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