lunedì 29 luglio 2013

Glossario della consultazione per la Riforma Costituzionale


  • Atto avente valore di legge: atto adottato dal Governo al quale l’ordinamento attribuisce la stessa forza della legge (es. decreti legge e decreti legislativi, artt. 76 e 77 Cost.).
  • Audizioni di portatori di interesse particolari [lobbies]: il termine inglese “Lobby” significa letteralmente “fare pressione”, da cui deriva il sostantivo “Lobbies” con il quale si indicano i gruppi portatori di interessi che possono essere sentiti per conoscere realtà ed interessi particolari.
  • Aventi diritto al voto: secondo il principio del suffragio universale, hanno diritto a partecipare tutti cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
  • Camera dei Deputati: organo del Parlamento formato da 630 componenti (art. 56 Cost.). Per un approfondimento sugli organi interni e l’attività si vedano i documenti pubblicati nella sezione Materiali.
  • Costituzione: è la legge fondamentale dello Stato, entrata in vigore il primo gennaio 1948. Dall’art. 1 all’art. 12 fissa i principi fondamentali. Nella Parte I, dedicata ai diritti e doveri dei cittadini, disciplina i rapporti tra i cittadini e il potere. Nella Parte II, dedicata all’ordinamento della Repubblica, disciplina i rapporti tra i poteri e le loro attribuzioni.
  • Consultazioni online tramite questionari, invio di posizioni, documenti commentabili: processi che utilizzano le tecnologie e il web in cui individui o organizzazioni sono chiamati ad esprimere la propria opinione o posizione a partire da richieste più o meno strutturate, nella forma di risposte chiuse o aperte a domande, invio di position paper o reazioni, commenti puntuali e glosse a testi disponibili online.
  • Enti territoriali: enti per i quali il territorio rappresenta un elemento costitutivo. Secondo l’art. 114 Cost., sono enti territoriali, oltre allo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni. Gli organi di governo di questi enti rappresentano gli interessi della comunità locale.
  • Fiducia (voto di): il Governo si presenta al Parlamento entro dieci giorni dalla sua formazione, per ottenere la fiducia da entrambe le Camere (art. 94 Cost.). Il Presidente del Consiglio dei ministri espone il programma di governo in ciascuna Camera e le forze politiche decidono se sostenere tale programma attraverso un voto che si chiama di “fiducia”. Da tale voto iniziale dipende l’esercizio delle funzioni del Governo. Il Parlamento può costringere il Governo alle dimissioni votando la sfiducia.
  • Forma di governo: modalità secondo le quali il potere è distribuito tra gli organi fondamentali dello Stato e da questi è esercitato, nonchè il complesso dei rapporti che intercorrono tra tali organi.
  • Funzioni del Parlamento: funzione legislativa, ovvero la funzione di elaborazione, esame e approvazione delle leggi (art. 70 Cost.); funzione di revisione costituzionale (art. 138 Cost.); funzione di indirizzo politico nei confronti del Governo, che si esprime tramite il conferimento e la revoca della fiducia al Governo (art. 94 Cost.), nonché attraverso l'approvazione di mozioni, risoluzioni e ordini del giorno (strumenti finalizzati ad indirizzare l’attività del Governo); funzione di controllo nei confronti del Governo, attraverso la presentazione di interrogazioni (domande finalizzate ad acquisire informazioni su un fatto determinato) e interpellanze (domande finalizzate a conoscere l’intenzione politica del Governo). Ciascuna Camera può inoltre disporre inchieste su materie di pubblico interesse, nominando a tal fine fra i propri componenti apposite commissioni - anche bicamerali - dotate degli stessi poteri e degli stessi limiti dell’autorità giudiziaria (art. 82 Cost.).
  • Funzioni nell’ambito del procedimento legislativo: i disegni di legge discussi e approvati da una Camera devono passare all’altra Camera per essere approvati in via definitiva. Solo quando il disegno di legge è approvato da entrambe le Camere nello stesso identico testo, esso potrà divenire legge, che sarà poi promulgata dal Presidente della Repubblica.
  • Governo: organo titolare del potere esecutivo, formato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri (art. 92 Cost.).
  • Iniziativa delle leggi: Ai sensi dell’art. 71 della Costituzione, l'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere e agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. L’iniziativa legislativa spetta anche a ciascun Consiglio regionale (art. 121 Cost.) e al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (art. 99 Cost.).
  • Interesse nazionale: formula con la quale ci si riferisce ad esigenze di carattere unitario ritenute rilevanti dallo Stato, che può quindi intervenire a disciplinarle con una propria legge.
  • Materie di competenza (competenza legislativa di Stato e Regioni): la competenza legislativa dello Stato e delle Regioni viene individuata in relazione alla materia sulla quale incide la disciplina legislativa che si vuole adottare. Ad esempio “giurisdizione e norme processuali” è una materia riservata allo Stato, ”professioni” è una materia di competenza concorrente (spetta cioè alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato) e ”assistenza sociale” è invece di competenza regionale. L’art. 117 della Costituzione elenca le materie di competenza esclusiva statale e di competenza concorrente. Tutte le materie che non sono elencate nell’articolo sono di competenza residuale regionale.
  • Meccanismi per facilitare il processo deliberativo online (e-deliberation): soluzioni tecnologiche per facilitare la proposizione, interazione, valutazione e votazione intorno a mozioni o proposte.
  • Mozione di sfiducia: atto con il quale il Parlamento revoca la fiducia al Governo. La Costituzione prevede che la mozione di sfiducia debba essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e che in ogni caso non possa essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione (art. 94 Cost.). In tal modo si vuole favorire una maggiore riflessione sul voto dal quale dipende la durata in carica del Governo e consentire a tutti i Parlamentari di essere presenti alla votazione.
  • Parlamento: organo titolare del potere legislativo, costituito da due Camere: Camera dei Deputati e Senato della Repubblica (art. 55 Cost.).
  • Parlamento in seduta comune: La Costituzione prevede che le Camere si riuniscano congiuntamente per esercitare alcune specifiche funzioni, tra cui l'elezione del Presidente della Repubblica, alla quale partecipano anche i delegati regionali (art. 83 Cost.). L’elezione del Presidente della Repubblica avviene con voto segreto.
  • Petizioni online: richiesta rivolta ad un’autorità pubblica, il cui processo di organizzazione, aggregazione e gestione delle adesioni si avvale del web e delle tecnologie informatiche.
  • Petizione popolare: ai sensi dell’art. 50 Cost. tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
  • Popolo: insieme delle persone legate allo Stato dal rapporto di cittadinanza. Il popolo, la sovranità e il territorio sono gli elementi costitutivi dello Stato.
  • Presidente della Repubblica: il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. La Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica alcuni poteri, come quello di nominare il Presidente del Consiglio dei ministri, sciogliere anticipatamente le Camere, rinviare le leggi, nominare alcune alte cariche dello Stato (artt. 87 e 88 Cost.).
  • Procedimento di revisione: la Costituzione italiana è una Costituzione rigida, che cioè non può essere modificata attraverso l’ordinario procedimento legislativo seguito dal Parlamento per l'approvazione delle leggi. Per tale ragione l’art. 138 Cost. disciplina uno specifico procedimento di revisione.
  • Processi di co-design delle politiche: procedure di progettazione collaborativa tra amministrazione erogatrice di servizi e propri utenti, anche attraverso la combinazione di facilitazione di momenti in presenza e l’utilizzo di spazi deliberativi online.
  • Promulgazione: atto con il quale il Presidente della Repubblica italiana attesta l’avvenuta approvazione di una legge da parte di entrambe le Camere e ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l’obbligo di osservanza da parte dell’intera comunità.
  • Quorum strutturale (del referendum): numero di partecipanti previsto dalla Costituzione affinchè la votazione espressa con il referendum abrogativo sia valida.
  • Raccolta organizzata e aggregazione online di idee e soluzioni (idea gathering): piattaforme per la gestione organizzata del processo di proposizione, discussione e prioritizzazione di proposte o soluzioni intorno a tematiche predeterminate.
  • Rapporto di fiducia: legame che intercorre tra il Parlamento e il Governo nelle forme di governo parlamentari e da cui dipende l’esercizio delle funzioni di quest’ultimo. Il Parlamento può costringere il Governo alle dimissioni votando la sfiducia.
  • Referendum abrogativo: istituto attraverso il quale gli elettori possono abrogare - cioè eliminare - una legge o un atto avente valore di legge, o una parte di essi. Ai sensi dell’art. 75 Cost., il referendum può essere indetto quando lo richiedono 500.000 elettori o cinque Consigli regionali. Il risultato del referendum è valido se la maggioranza degli aventi diritto al voto ha partecipato alla votazione.
  • Referendum consultivo: istituto attraverso il quale i cittadini possono esprimere pareri non vincolanti su determinati temi.
  • Scioglimento anticipato: decisione di porre termine alla durata della legislatura in un momento anteriore alla sua scadenza naturale, che è fissata al termine dei 5 anni dall’elezione delle Camere.
  • Senato della Repubblica: organo del Parlamento formato da 315 componenti (art. 57 Cost.). Per un approfondimento sugli organi interni e l’attività si vedano i documenti pubblicati nella sezione Materiali.


FONTE:  http://www.partecipa.gov.it/glossario.jsp

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